Nel processo tributario il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell’emanazione di questo, realizza l’inalienabile diritto di difesa del cittadino, garantito dall’art. 24 Cost., e il buon andamento dell’amministrazione, garantito dall’art. 97 Cost. Nel nostro diritto il principio generale del contradditorio trova applicazione anche ove non sia enunciato dalle specifiche disposizioni di legge. E quindi, non vi è disparità di trattamento fra i casi in cui il contradittorio è previsto da una puntuale disposizione di legge e quelli in cui difetta simile specifica previsione.

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