Pagamento parziale dei crediti IVA – Ammissibilità – Condizioni (Corte di giustizia 7.4.2016 n. C-546/14)

L’Avv. Massimiliano Leonetti (GBA Studio legale tributario) segnala che la Corte di Giustizia UE, nella sentenza 7.4.2016 causa n. C-546/14, ha riconosciuto la possibilità in sede di domanda di concordato preventivo (art. 160 del RD 267/42) di prevedere il pagamento parziale del debito IVA, non ponendosi in contrasto la normativa comunitaria relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto con la normativa nazionale. Tale decisione si pone in senso difforme rispetto all’orientamento consolidato della giurisprudenza, che fino ad oggi, non ha ritenuto possibile sottoporre a falcidia il debito IVA nel concordato preventivo, ma solo a pagamento dilazionato (si veda, fra le altre, Cass. 4.11.2011 n. 22931, nella quale viene precisato che il divieto di proporre il pagamento parziale dell’IVA, previsto dall’art. 182-ter del RD 267/42, sarebbe applicabile anche alle procedure di concordato preventivo che non prevedono la transazione fiscale).